Avviso del 17 giugno 2024.
Esame di Stato di “Dottore commercialista" (Sezione A) è riservato ai possessori di:
- Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente
- Laurea classe 64/S o LM 56
- Laurea classe 84/S o LM 77
Esame di Stato di "Esperto contabile" (Sezione B) è riservato ai possessori di:
- Laurea classe 17 o L 18
- Laurea classe 28 o L 33
Termine ultimo per la presentazione della domanda:
- prima sessione 24 giugno 2024
- seconda sessione 21 ottobre 2024
Le iscrizioni saranno raccolte unicamente mediante form online che sarà attiva a decorrere da martedì 1° ottobre 2024
Riferimenti normativi
- Decreto Ministeriale n. 633 del 29 aprile 2024 recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda sessione degli esami di Stato dell’anno 2024
- Decreto Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 »
Pubblicato sulla gazzetta ufficiale 17 Agosto 2001 n.190 - Supplemento ordinario n.212/L. - Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 »
Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, 34. - D.M. 24 ottobre 1996, n. 654 »
Commissione giudicatrice
Esonero I prova scritta
Il candidato laureato presso l'Università Cattolica per essere esonerato deve
- verificare presso il Polo Studenti che il titolo di studio sia stato conseguito all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione quadro fra MIUR e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ottobre 2014 e successive convenzioni territoriali.
- compilare, se in possesso dei requisiti per l'esonero dalla prima prova, la richiesta di esonero presente nella domanda di iscrizione all'esame di stato.
Il candidato laureato presso altre università per essere esonerato deve
- verificare presso la propria università che il titolo di studio sia stato conseguito all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione quadro fra MIUR e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ottobre 2014 e successive convenzioni territoriali.
- compilare, se in possesso dei requisiti per l'esonero dalla prima prova, la richiesta di esonero presente nella domanda di iscrizione all'esame di stato
Rilascio del certificato sostitutivo di abilitazione
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi; gli interessati dovranno produrre solo autocertificazioni. Tutti i certificati saranno rilasciati in bollo e riporteranno la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".